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Il Collegio dei Probiviri

 

A norma dello Statuto

Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri, viene eletto a scrutinio segreto e con voto limitato ai tre quinti dei seggi, dall'Assemblea in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente. L' Assemblea si esprime su una lista di candidati segnalati dalla Commissione di designazione determinata in numero superiore rispetto a quello degli eleggendi. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni.

Ai Probiviri sono deferite le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

Sono deferite inoltre ai Probiviri anche su istanza di una sola delle parti le controversie di qualsiasi natura sia organizzativa sia per quanto altro, che insorgano tra Soci e che non si siano potute definire bonariamente.

La decadenza dalle cariche sociali può essere disposta oltre che dagli organi che hanno provveduto alla elezione alle nomine, dei Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile, la permanenza nelle cariche stesse.
Essi, intervengono d'ufficio, o su richiesta della Giunta, del Consiglio Direttivo e di un socio. Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili salvo la possibilità di ricorrere ad analogo collegio confederale e saranno assunte sulla base delle nominative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa.
Nei casi di controversia potranno essere adottate in considerazione della natura della stessa, decisione pro bono et equo.
Il Collegio dei Probiviri è ritualmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
Per ogni questione ad essi deferita i probiviri nominano al proprio interno un presidente, che assume anche il ruolo di istruttore della pratica.

Il collegio deve essere costituito entro 1 5 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi trenta giorni, salvo proroga non superiore ad altri 30 giorni concessa dalla parte.
L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria all'interno dell'Unione.

 


 


 

 
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