|
A norma dello Statuto
Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.
A tal fine la Commissione di designazione, sottopone alla Giunta una o più
indicazioni sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto.
Alla Giunta devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da tanti
Soci che dispongono almeno del 15% dei voti.
In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea
chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli
indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il
biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.
Il Presidente dura in carica un biennio ed una ulteriore elezione è possibile
per un massimo di un altro biennio consecutivo. Il Presidente dell'Unione è
eletto dall'Assemblea ordinaria. Egli ha, a tutti
gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte ai terzi ed in
giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio , nominando avvocati e
procuratori alle liti.
Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
della Giunta e del Consiglio
Direttivo; al coordinamento dell'attività dell'Unione; all'amministrazione
ordinaria di questa, alla vigilanza sui Servizi e Uffici dell'Unione.
Propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti relativi alla costituzione e alla
risoluzione dei rapporti di impiego dei dirigenti dell'Unione.
Procede, su proposta o previo parere del Direttore, alla assunzione, alla
promozione, al licenziamento del rimanente personale determinandone le
condizioni retributive in base agli ordinamenti.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si tiene in costante
contatto con i vice Presidenti, ai fini della elaborazione collegiale delle
direttive della loro attività.
Il Presidente può delegare ai vice Presidenti o a determinati membri del
Consiglio Direttivo o della Giunta, collegialmente o singolarmente, alcune delle
sue attribuzioni.
Venendo a mancare il Presidente deve essere tenuta l'Assemblea per la nuova
elezione entro tre mesi.
Il Presidente dell'Unione dura in
carica due anni.
La rielezione è possibile non più di un ulteriore biennio consecutivo. I Vice
Presidenti dell'Unione ed i Consiglieri incaricati nonché i Presidenti di
Sezioni o Gruppi durano in carica due anni e sono rieleggibili, non possono
durare in carica consecutivamente per più di due mandati.
Tutte le nomine devono essere effettuate a scrutinio segreto.
Quando la elezione riguarda un organo collegiale va seguito il criterio del voto
limitato intendendosi che ciascuno elettore non può votare per un numero di
candidati che superi i. due terzi dei seggi disponibili.
presidenza@confindustria.avellino.it
tel 0825785510
|